La sicurezza sul lavoro è importante e, proprio per questo, sono previsti per legge dei corsi di formazione. Già nel lontano 1998, il Decreto Ministeriale del 10 marzo pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998 n.81 il legislatore aveva pensato a come regolamentare questo settore. Nel dettaglio, l’art.6 – dal titolo “Designazione degli addetti al servizio antincendio” – dice testualmente che i “lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione (punto 2) e “conseguire l’attestato di idoneità tecnica (punto 3). Per quanto riguarda il primo aspetto, maggiori dettagli sono previsti dall’allegato IX in cui “a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio”. Sul secondo aspetto, invece, ci sono più informazioni nell’allegato X dove vengono elencati i corsi necessari per essere in regola: corso per addetti antincendio in attività  a rischio di incendio basso (durata 4 ore), corso per addetti antincendio in attività  a rischio di incendio medio (durata 8 ore) e corso per addetti antincendio in attivita’ a rischio di incendio elevato (durata 16 ore). Ma dove si devono tenere questi corsi? La legge lo dice chiaramente, in particolare l’allegato XI: ci sono ben 16 tipologie di luoghi. Dagli ’”uffici con oltre 500 dipendenti” agli “alberghi con oltre 100 posti letto” passando per le “fabbriche e depositi di esplosivi”.

Il Decreto Ministeriale, però, è stato aggiornato con il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, frutto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) e successive modifiche. In particolare l’art. 37 illustra tutto ciò che serve per la formazione dei lavoratori. Il comma 2 dice che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (…) sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali”. Inoltre (comma 3) il datore di lavoro deve assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici” nonché – nel comma 5 – si prescrive che la formazione deve essere effettuata “da persona esperta e sul luogo di lavoro” e (comma 6) “deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Quanto devono durare i corsi? Lo dice chiaramente il comma 11 dell’art.37: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento” ma “la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”.

Insomma, la formazione è importante per la sicurezza. Soprattutto per i lavoratori.

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