Prima di cominciare ad illustrarvi nel dettaglio quali sono le normative che regolano le porte anti incendio, vi diciamo che tecnicamente il loro nome è “porta tagliafuoco”, poiché è resistente al fuoco in ogni sua parte, compresi le parti più piccole. Detto ciò, andiamo nel dettaglio.

Le normative e le leggi che regolano le porte tagliafuoco

Le modifiche che il legislatore ha effettuato in merito a questo argomento sono davvero tante. Al fine di non confondervi, vi illustriamo solo quelle principali (pensate soltanto che, fra circolari e decreti, ci sono state oltre 20 modifiche e/o aggiornamenti dal 1991). I laboratori tecnici che vogliono provare e testare nuove porte tagliafuoco devono far riferimento alla norma UNI 9723:1990 A1. Questa norma è importante perché viene citata dal decreto del Ministero dell’Interno del 14 dicembre 1993 come modello di riferimento. Il decreto (articolo 4) spiega, fra le altre cose, le “procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell’omologazione nonché (articolo 6) gli “obblighi e responsabilità per il produttore. Dal ‘93 passiamo al 1999 con il decreto del Ministero dell’Intero del 27 gennaio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24-02-1999 in cui, molto dettagliatamente, vengono illustrate tutte le misure affinché gli enti competenti possano dare il beneplacito all’installazione delle porte tagliafuoco. Dal ‘99 facciamo un salto in avanti fino al 2004, con il decreto del Ministero del medesimo anno (poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 il 5 luglio) in cui vengono aggiornate, fra le altre cose, tutte le procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell’atto di omologazione. Infine, c’è da menzionare il decreto del 16 febbraio 2007. Quest’ultimo, menzionando “le decisioni della Commissione dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000e 003/629/CE del 27 agosto 2003” dice, testuamente, (articolo 2 comma 3) cheLe prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di: a) prove, b) calcoli, c) confronti con tabellespecificando, fra i casi particolari analizzati, cheper i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al fuoco, ove prevista, è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE”.

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