Quali sono le normative da seguire per la manutenzione degli impianti antincedio? In questo nostro approfondimento vi spiegheremo nel dettaglio a quali leggi bisogna far riferimento e a quali sanzioni si può incorrere qualora non le si volesse rispettare.
Manutenzione impianti antincendio: le normative
Facciamo un salto indietro nel tempo, fino al 1998, con il decreto ministeriale del dieci marzo dello stesso anno in cui c’è un articolo preciso – il numero 4 – che parla proprio di questo argomento (dal titolo “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”). Qui viene scritto chiaramente che “gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore”.
Ad entrare più nel dettaglio, ci ha pensato il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 che, nell’art.15 (dal titolo “Manutenzione”), si riferisce in particolare ai montacarichi e agli ascensori. L’art.10 – “Manutenzione degli impianti” – del DPR 22.01.2008 n. 37 dice, al comma 1, che “la manutenzione ordinaria degli impianti (…) non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo (…)” specificando, però, al comma 2, che “sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità”. Infine, viene riaffermato – al comma 3 – che “per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche”. Ma è con il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 che si dà ampio spazio alla manutenzione: sono davvero tante le cose da spiegare (la parola “manutenzione” viene menzionata ben 232 volte) e, proprio per questo, vi abbiamo linkato il decreto legge e successive modifiche aggiornate a giugno 2016 direttamente dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Infine, vi segnaliamo anche il Decreto 20.12.2012: all’allegato punto 2.3 (dal titolo “Esercizio e manutenzione”) viene scritto espressamente che “la manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte”.
Manutenzione impianti antincendio: le sanzioni
Abbiamo parlato di regole e normative: ma se non dovessero essere rispettate, quali sarebbero le sanzioni per la mancata manutenzione degli impianti antincendio? Le sanzioni non sono affatto morbide e possono essere sia amministrative (cioè multe) che penali. Andiamo nel dettaglio.
Per l’omessa manutenzione periodica di presidi antincendio idonei secondo le normative vigenti, compresi gli estintori portatili, e per il mancato adeguamento dei luoghi di lavoro è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o una multa da 2mila a 10mila euro: stesse sanzioni per l’omessa manutenzione e ripristino in sicurezza di luoghi di lavoro, impianti e dispositivi.
Nel D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, c’è proprio un apposito spazio dedicato. Maggiori dettagli sono presenti nel TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO, dall’articolo 62 (che sono le definizioni) al 68 (al CAPO II, che parla nello specifico di sanzioni) in cui vengono elencate tutte le fattispecie in oggetto.
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